lunedì 25 febbraio 2013
ELEZIONI 2013
sabato 27 marzo 2010
Elezioni regionali ed amministrative 2010: quando e come si vota, il corpo elettorale e la tessera elettorale

QUANDO SI VOTA
Domenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle ore 15, nelle regioni a statuto ordinario si svolgeranno le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di 13 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), del Presidente e del Consiglio provinciale di 4 province (Imperia, Viterbo, L’Aquila e Caserta), del sindaco e del consiglio comunale di 462 comuni (di cui 9 capoluoghi di provincia: Mantova, Lecco, Lodi, Venezia, Macerata, Chieti, Andria, Matera e Vibo Valentia) nonché dei consigli circoscrizionali.
Nella medesima data si svolgerà il solo turno di ballottaggio nei comuni di Spadola (Vibo Valentia) e San Benedetto dei Marsi (L’Aquila).
Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; per le elezioni provinciali e comunali, lo scrutinio avrà, invece, inizio alle ore 8 di martedì 30 marzo con precedenza alle elezioni provinciali, salvo che nelle regioni Molise e Abruzzo, non interessate alle elezioni regionali, dove le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio lunedì 29 marzo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci, si voterà domenica 11 aprile, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti.
COME SI VOTA
ELEZIONI REGIONALI (SCHEDA VERDE)
L’elettore può:
- votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s’intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata;
- esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
- esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
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In ogni caso, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell’apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita).
NOTA - Le modalità di espressione del voto di cui sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalità di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali. LEGGI TUTTO
sabato 6 giugno 2009
Elezioni del Parlamento europeo e amministrative 2009


QUANDO SI VOTA
ELEZIONI EUROPEE
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza − nel numero massimo di tre, tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista per le quali può esprimersi una sola preferenza − si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
Ciascun elettore può votare:
- per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
- per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
- per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore può votare:
- per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
- per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”).
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco;
- tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata.
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando sull’apposita riga stampata sulla scheda il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista compresa nel medesimo riquadro, senza dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista stessa.
Si riepilogano, distintamente per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per le elezioni provinciali e comunali nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna, i dati sul corpo elettorale aggiornati alla revisione straordinaria delle liste elettorali effettuata alla data del 15° giorno antecedente la data delle votazioni.
Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia interesseranno un corpo elettorale, sul territorio nazionale, di 49.140.046 elettori, di cui 23.592.928 di sesso maschile e 25.547.118 di sesso femminile.
Le sezioni elettorali complessive saranno 61.428.
Voteranno, inoltre, nelle 580 sezioni elettorali appositamente istituite negli altri Paesi dell’Unione europea 1.216.045 elettori italiani.
Le elezioni in sessantuno province di regioni a statuto ordinario interesseranno 29.499.635 elettori, 14.229.454 maschi e 15.270.181 femmine; le sezioni saranno 36.271.
Le elezioni in 4.095 comuni di regioni a statuto ordinario e della Sardegna interesseranno 17.500.395 elettori, 8.468.414 maschi e 9.031.981 femmine; le sezioni saranno 21.993.
Considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni amministrative, provinciali o comunali, nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna, il numero complessivo di elettori sarà di 33.473.635, di cui 16.158.005 maschi e 17.315.630 femmine, e il numero complessivo di sezioni sarà di 41.178.
Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno aperti dal lunedì al venerdì antecedenti l’elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.(fonte ministero dell'interno)
