Visualizzazione post con etichetta legge 104/92. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta legge 104/92. Mostra tutti i post

martedì 5 luglio 2011

L'opinione:Abili e Disabili

Il vero problema non è la disabilità, anzi la disabilità non è nemmeno un problema, è solo una parola monca. Disabile in sé non ha alcun significato, è come dire abile. La trasmigrazione del pensiero associa le parole con attributi di valore.

“Costui è disabile” ha una caratterizzazione di giudizio che dal punto di vista semantico è assolutamente apodittica. “Costui è molto abile” o “Costui è poco abile” son sempre affermazioni senza alcun significato specifico.

Per definire l'abilità, e quindi la disabilità, occorre aggettivare in modo specifico, solo la definizione costituisce meto di giudizio compiuto.

Sicché “Costui è inabile a scalare una montagna” implica che non stiamo parlando di un buon alpinista, inducendo un metro di giudizio negativo in un contesto, ininfluente in tanti altri.

“Costui è molto abile a rubare i portafogli sugli autobus affollati” indica un borseggiatore professionista, soggetto che per qualcuno può certamente essere indicato come esempio da seguire ma che, in generale, non dovrebbe appartenere alla pletora dei comportamenti degni di lode.

Persone mediamente abili nella logica sapranno cercare e trovare moltissimi esempi per spiegare il concetto.

Paradossalmente coloro che si ritengono “abili” fanno una estrema confusione tra i “costrutti sociali” e le leggi di natura. Ad esempio coloro che seguono il PEI hanno una certificazione delle competenze, mentre i “normali” sono affrancati da questa incombenza e associati alla “auerea mediocritas” le cui scale son definite da punti numerici che semplicemente “semplificano” educando al concetto di massa informe e gerarchizzata da codici interni. L'abile scompare diventando un sessanta, un ottanta financo un cento ma perde le abilità certificate, semplicemente perché nessuno è in grado di farlo per la semplice ragione che delle abilità da certificare ne possiede solo alcune …

Abbiamo esaminato un sordo profondo, non segue il PEI e parla con la voce metallica tipica di chi quel suono conosce. Didascalico, completo e, ovviamente, incapace di cogliere connessioni tra discipline che appartengono a piani differenti. Non si potrà mai chiedergli di descrivere l'emozione come il canto del grillo di una notte di mezza estate, ma nell'eseguire dei compiti con efficienza e accuratezza non avrà rivali se ne ha volontà.

Ho esaminato un candidato presentatoci come “eccellente”, lo ho esaminato personalmente con un colloquio come dovrebbe esser fatto, rilevando una preparazione a macchia di leopardo con veri baratri nella conoscenza di alcune discipline. Abilità certificabili nessuna, potenzalità nella norma. Per non deludere i presentatori gli ho dato il massimo, sperando che i colleghi comprendano che l'effetto alone è ineliminabile ma non può essere determinante, che l'attribuzione di un valore diventi indipendente dal grado di somiglianza del valutato con il valutatore. Bisogna sempre guardarsi dalla tentazione dell' ecco, io, per esempio … Il tremendo Narciso che s'annida nelle nostre viscere ci fa credere davvero di essere degli esempi, ma per l'appunto il Narciso è nelle viscere, noi dovremmo ragionare con la testa, specialmente se ci riteniamo normodotati o, peggio, in qualche cosa abili.

“Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera.”(PinoDe Luca)

martedì 28 settembre 2010

La risposta arriva puntuale...


Nel comune di Chieri(Torino),l’assessore all’istruzione Giuseppe Pellegrino durante un consiglio comunale, fa una dichiarazione sconcertante: ”Fuori i disabili dalla scuola” la vicenda, descritta con dovizia di particolari dal giornalista de “La Stampa”,Federico Genta la potete leggere QUI

La risposta all'assessore arriva dal "Gruppo mamme H" ed è riportata di seguito:

GRUPPO MAMME H :LETTERA ALL'ASSESSORE PELLEGRINO

Inviata con r/r
All' Assessore all'Istruzione: Giuseppe Pellegrino, comune di Chieri , per conoscenza al Sindaco di Chieri e ai media.

Non troviamo le parole adatte per esprimere l'amarezza e la delusione che ci ha pervaso nel leggere l'articolo pubblicato dal quotidiano La Stampa che riportava quanto da Lei dichiarato in una assemblea del suo Consiglio Comunale: <fuori i disabili dalle scuole.>
In un primo momento pensavamo fosse una provocazione, per richiamare le Istituzioni che Lei rappresenta sollevando l'ormai problema improcrastinabile dell'integrazione e dell'inclusione scolastica dei bambini con disabilità, che negli ultimi anni si è fatta drammatica.
Ma ahimé leggendo tutto l'articolo ci siamo rese conto che questo era solamente il suo pensiero.
Assessore vorremmo spiegarle che la diversità è un valore fondamentale per una società che include, ma, a volte, come in questo caso, la diversità è stata descritta come un maleficio, che danneggia chiunque ne sia a contatto.
Ciò che manca alla gente, è la formazione, la conoscenza, la cultura della diversità, specialmente nelle Istituzioni che lei rappresenta.
La scuola raffigura la via di partenza per imparare a vivere in un contesto diversificato, ad accettare e rispettare le regole, le opinioni altrui, e ancor più importante a considerare il colore diverso della pelle, religione e stato fisico e mentale, come una opportunità di crescita.
Il suo incarico istituzionale, avrebbe dovuto permettere tutto questo, anziché creare imbarazzo alla Giunta a cui appartiene, e sdegno nei confronti di persone che hanno sempre creduto nella uguaglianza e nel rispetto della vita!
Lei è stato indicato per tutelare i diritti delle persone "tutte" , ed è inaccettabile che debba occupare un assessorato così considerevole, dopo aver espresso giudizi di estrema intolleranza e settarismo, che neppure la sua smentita durante la conferenza stampa del 25 settembre ha cancellato dando segno di incompetenza ed inadeguatezza a ricoprire il suo ruolo, non conosce la legge 104/92, la legge 67/06, La Convenzione ONU? Ed è per questo motivo che chiediamo pubblicamente le
SUE DIMISSIONI IMMEDIATE.
Vorremmo rammentarle che c'è anche una disabilità dell'anima, del cuore, e del pensiero, lei Assessore in questo è gravemente disabile, e non sono questi i motivi, per cui chiediamo le sue dimissioni!
GRUPPO MAMME H

lunedì 8 marzo 2010

Disabilità e Diritti:Storie di "Ordinarie Esclusioni"...

La mamma: «Mio figlio disabile non può andare in gita: manca un bus adatto»

Le aziende locali di trasporto non hanno mezzi capaci di ospitare disabili motori. Il provveditore: inaccettabile

BARI — Gita negata a Daniele, uno studente diciottenne disabile. Accade nell’istituto tecnico commerciale Romanazzi: le aziende di trasporto che si occupano delle visite di istruzione non hanno messo a disposizione pullman adatti per questo tipo di esigenza. A denunciare l’accaduto è la madre dello studente, Annarita Sansone. «Io so che la scuola ha fatto il possibile - spiega - ma davvero non è accettabile che un ragazzo come Daniele non possa partecipare ad una gita scolastica perché su una sedia a rotelle. Nel 2010 ci sono ancora situazioni come questa che vengono affrontate con troppa leggerezza». Daniele ha 18 anni, frequenta il quinto anno nell’istituto tecnico commerciale Romanazzi, vive su una sedia a rotelle per una disabilità motoria. Una condizione che non gli permetterà di partecipare alla visita di istruzione che la scuola ha organizzato per Praga dal 22 al 27 marzo. «La scuola - prosegue la mamma - ci ha comunicato l’impossibilità di fare partecipare Daniele alla gita. In realtà ci sono state proposte delle soluzioni, ma non sono soddisfacenti».
La preside Cecilia Pirolo ha inviato mesi fa una lettera a tutte le agenzie che si occupano di trasporto per le visite di istruzione per individuare quella che poteva fornire un mezzo adatto alle esigenze di Daniele, con una pedana per la sedia a rotelle e un posto all’interno del pullman. Mezzo che nessuna delle aziende pugliesi ha a disposizione. Da qui la raccolta di quasi mille firme da parte degli studenti e dei professori e la corsa contro il tempo dell’istituto per trovare un mezzo idoneo.Leggi tutto

martedì 21 aprile 2009

Disabilità e Dirittti:Disegno di legge N. 1167 art.18

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti».
2. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese»;
b)
il comma 3 è abrogato.
3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.LEGGI TUTTO

sabato 6 dicembre 2008

Disabilità e Diritti: Bonus straordinario,modulo e istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha dunque provveduto ad elaborare i moduli e le istruzioni per la richiesta del “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” previsto dal decreto-legge 185/2008.
L’Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura del decreto-legge citato ed evidenziati dalla nostra nostra precedente nota.L’aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per “componente portatore di handicap” si intende esclusivamente il figlio con handicap a carico del richiedente, restringendo in tal modo la platea dei potenziali interessati.Inoltre le istruzioni precisano che per “portatore di handicap” ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità.Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus:- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 euro l’anno;- i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo superiore ai 20 mila euro annui;
- i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.LEGGI TUTTO

lunedì 17 novembre 2008

INPS: definizioni operative di handicap e disabilità

Il 30 ottobre scorso l’INPS ha espresso, con il messaggio n. 23991 indicazioni interpretative su due definizioni: quello di handicap e quello di disabilità. Si tratta di interpretazioni che hanno ricadute importanti su due aspetti.
Il primo: la revisione dei certificati di handicap rilasciati ai sensi della Legge 104/1992.
Il secondo: l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni – ai sensi della Legge 68/1999 – di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.
Handicap e rivedibilità
Per la prima volta l’INPS fornisce alle proprie Commissioni di verifica alcune indicazioni metodologiche e interpretative legate al concetto di handicap. Le Commissioni di verifica, lo ricordiamo, sono deputate a controllare nella forma e nel merito tutti i verbali di invalidità, handicap (Legge 104/1992) e disabilità, rilasciati dalle Commissioni di accertamento delle Aziende Usl. Inoltre sono incaricate di effettuare i controlli a campione e quelli straordinari (esempio i 200mila controlli sui “falsi invalidi” previsti dalla recente Legge 133/2008).
L’INPS ricorda che l’handicap “pur fondando la sua sussistenza sulla presenza di una minorazione, lega le prestazioni/agevolazioni alla sussistenza di un addendo socio-relazionale e di contesto che non può essere ignorato e sul permanere del quale può significatamente fondarsi l’esigenza di revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che equigerarchicamente prevede l'operatore sociale nella costruzione del giudizio.”
L’INPS non cita l’esatta definizione di handicap grave previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”.
Per l’estensore del messaggio, che si rifà meramente al contesto e all’aspetto socio-relazionale, non è rilevante l’aspetto del carico assistenziale e dell’autonomia personale che divengono particolarmente severi in correlazione con minorazioni di particolare gravità.
L’INPS sostiene, quindi, che la certificazione di handicap non possa essere “congelata” non prevedendo revisione alcuna. È preferibile che i verbali di handicap prevedano una rivedibilità nel tempo.
L’affermazione appare in palese contrasto con quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 9 marzo 2006, n. 80 che prevede che “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”.
Di fronte a questa evidenza, l’INPS sostiene che il Decreto applicativo dell’articolo 6 della Legge 80/2006, e cioè il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, non avrebbe introdotto novità rispetto all’accertamento dell’handicap. Quindi l’esonero dalla ripetizione delle visite di accertamento sarebbe – secondo l’INPS – relativa solo alle invalidità civili. Leggi tutto