sabato 26 maggio 2012
Disabilità e Diritti:La proposta del ministro Elsa Fornero sulla privatizzazione della disabilità non rispetta i diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzione ONU
giovedì 11 febbraio 2010
Disabilità e Diritti:"Cristo si è fermato ad Eboli"...
pitale a Caserta e, nella città della Reggia, prelevato dal cognato sempre in auto per il rientro in paese.
Cristo si è fermato a Eboli come metafora del divario tra le due Italie. Una diversità ancora oggi segnata dalla barriera degli Alburni e dalla qualità dei servizi. A sud della cittadina salernitana, resa famosa dal libro di Levi, le lin
ee ferroviarie non erano elettrificate. I treni erano alimentati a carbone. Sono passati 80 anni e i disagi e le difficoltà non sono cessati per i passeggeri diretti al sud, anche con il super pubblicizzato Eurostar 9363 Roma -Taranto.
Amareggiato, ma battagliero, Peppino Rizzo, maestro elementare in pensione, costretto su una sedia a rotelle, racconta il suo calvario. «Dovendo rientrare da Roma ad Accettura ho tentato inutilmente di prenotare sull’Eurostar 9363 una carrozza attrezzata per disabili, servizio di cui dispongono i treni in partenza dalla capitale verso il Nord. L’Eurostar, invece, ne è sprovvisto. Questo, naturalmente, si traduce anche in danno economico, se si pensa ai costi di un lungo viaggio in automobile e al numero di persone che bisogna impegnare per il trasporto di una persona in carrozzella. Si tratta di una palese violazione della legge 118/1971 sull’abbattimento delle barriere architettoniche e u n’autentica discriminazione fra cittadini disabili dello stesso Paese. Non capisco per quale ragione siamo tutti uguali nel pagamento delle tasse e diversi nei servizi. Noi meritiamo lo stesso servizio di pubblico trasporto di cui gode il Nord».(da gazzettadelmezzogiorno.it)
giovedì 21 gennaio 2010
Disabilità e Diritti : Le nuove procedure per l'accertamento dell'invalidità e cecità civile,sordità prelinguale
Dal primo gennaio 2010 sono cambiati alcuni importanti passaggi dell’iter di domanda, accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (invalidità e cecità civile, sordità prelinguale), dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999).Ne avevamo già parlato su questo sito commentando la Legge 3 agosto 2009, n. 102 che, all’articolo 20, ridisegna alcuni percorsi e competenze in questa materia. Si spera che la “miniriforma” migliori la qualità dei servizi erogati al Cittadino soprattutto in quanto a tempi di attesa e a sovraccarichi amministrativi.
Le ricadute
Lo ricordiamo in sintesi: dal primo gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all’INPS e non più alle Aziende USL. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS.
Le due novità, che ad una superficiale lettura possono sembrare marginali, hanno dei risvolti operativi di notevole impatto. Non a caso, già all’indomani dell’approvazione della Legge 102/2009, l’INPS ha iniziato a progettare e ad organizzarsi per la nuova gestione. Tale “disegno” ha trovato formalizzazione nella Determinazione del Commissario Straordinario del 20 ottobre 2009, n. 189 che fissa le linee guida e le modalità operative dei procedimenti.
Queste indicazioni sono state perfezionate e diffuse attraverso la Circolare INPS
28 dicembre 2009, n. 131.
Le linee guida
La piena tras
parenza dei procedimenti è il primo obiettivo che viene perseguito, soprattutto attraverso strumenti e modalità informatici e telematici. La presentazione delle domande e l’archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema informatico gestito dall’INPS, garantendo così, quando il sistema sarà a regime, la tracciabilità di qualsiasi procedura in tempo reale.
L’altro obiettivo è quello dell’uniformità dei modelli di presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento, messi a disposizione dall’INPS superando così l’attuale disomogeneità di questi atti a livello locale.
Un ultimo interessante obiettivo è quello di mantenere i tempi dei procedimenti che vanno dalla domanda alla concessione delle eventuali provvidenze economiche entro i 120 giorni. Tempi ben più ristretti rispetto a quelli precedentemente adottati.
L’informatizzazione
L’intera gestione del procedimento, come detto, è informatizzata attraverso un’applicazione specifica (“Invalidità Civile 2010” - InvCiv2010), disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it).
L’accesso all’applicazione è consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number), cioè di un codice di identificazione univoco, rilasciato dallo stesso INPS.
Possono accedere al sistema, con diversi gradi e modalità di autorizzazione, i Cittadini, i medici certificatori, i patronati sindacali, le associazioni di categoria, le Commissioni Asl e il personale autorizzato dell’INPS.
Il Cittadino
stesso può, quindi, presentare la domanda di accertamento (anche se forse è preferibile appoggiarsi ad un patronato sindacale), ma soprattutto seguire l’iter della propria pratica dal momento dalla richiesta di visita all’erogazione delle eventuali provvidenze e inserire le ulteriori informazioni richieste ai fini della concessione delle stesse provvidenze.
Per far ciò, tuttavia, deve richiedere il PIN. Può farlo inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell’Inps (www.inps.it), sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (803164).
Ma vediamo quali sono le diverse fasi e cosa bisogna fare.
La certificazione medica
Come nei procedimenti attuali, per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico deve attestare la natura delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Dovrà, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine dovrà indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato – è questa la novità – va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente.
Anche i medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono prima “accreditarsi” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato.
Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
Nel caso di sola domanda di accertamento per il collocamento mirato (Legge 68/99), non è richiesto il certificato medico, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, oppure sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo. LEGGI TUTTO
domenica 14 giugno 2009
Disabilità e Diritti:"Nuova risoluzione sulle agevolazioni fiscali relative all'acquisto di veicoli"
Le persone con disabilità che godono di agevolazioni fiscali sull’acquisto di un veicolo destinato al loro trasporto, non possono nuovamente accedere all’IVA agevolata e alla detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta prima che siano trascorsi quattro anni.Per l’IVA è ammessa una deroga nel caso in cui il veicolo venga distrutto prima dei quattro anni e cancellato dal pubblico registro automobilistico. Per l’IRPEF è ammessa una deroga solo anche nel caso in cui il veicolo venga rubato e non più ritrovato. La spesa detraibile in questo caso è defalcata dal rimborso assicurativo.Misure antielusive
Nel 2006, tuttavia, sono state introdotte nuove misure antielusive.L'articolo 1 comma 36 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che: in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.Pertanto fino ai due anni se si cede il veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo), si devono restituire i benefici ottenuti, e fino ai quattro anni non si può comunque accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali.Leggi Tutto
giovedì 28 maggio 2009
Disabilità e Diritti:"Nuove norme sul voto a domicilio"
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio, la Legge 7 maggio 2009, n. 46 che dispone un’estensione del diritto di voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora.Come si ricorderà Legge 27 gennaio 2006, n. 22, assicurava già l’esercizio di voto a domicilio. ma limitatamente ed esclusivamente agli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e dietro specifica presentazione di documentazione sanitaria.
Fino ad oggi rimanevano escluse da questa opportunità le persone, pur con gravi inf
ermità che non facciano uso, in modo continuativo e vitale, di apparecchi elettromedicali.Rimanevano escluse anche se non erano in grado, comunque, di recarsi al seggio elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi a disposizione dai Comunii (i sensi dell’articolo 29, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e cioè servizi di accompagnamento e trasporto.
Modificando la Legge 22/2006, la nuova norma sana questa sperequazione, garantendo il diritto di voto anche alle persone affette da infermità che le rendano intrasportabili.
La norma, per espressa indicazione dell’articolo 3, entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi, l'8 maggio 2009). Non ci sono, quindi, i tempi tecnici per per garantire, se non in via sperimentale, questo diritto già in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 6/7 giugno 2009.
Chi ne ha diritto
Possono, quindi, ora votare al proprio domicilio:
1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
La procedura
Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”).
La certificazione la rilascia esclusivamente l’Azienda Usl solo attraverso propri medici incaricati.
La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni.
La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.
Come si può immaginare, le visite, in questi casi, non possono che essere domiciliari e questo comporterà un impegno ed un’organizzazione adeguata a carico delle Aziende Usl. Per questo motivo è difficilmente ipotizzabile che, anche sperimentalmente, questa opportunità sia garantita entro le prossime consultazioni elettorali di giugno.
Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.
Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Usl.
La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà.
Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le cause dell’impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.LEGGI TUTTO
lunedì 17 novembre 2008
INPS: definizioni operative di handicap e disabilità
Il primo: la revisione dei certificati di handicap rilasciati ai sensi della Legge 104/1992.
Il secondo: l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni – ai sensi della Legge 68/1999 – di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.
Handicap e rivedibilità
Per la prima volta l’INPS fornisce alle proprie Commissioni di verifica alcune indicazioni metodologiche e interpretative legate al concetto di handicap. Le Commissioni di verifica, lo ricordiamo, sono deputate a controllare nella forma e nel merito tutti i verbali di invalidità, handicap (Legge 104/1992) e disabilità, rilasciati dalle Commissioni di accertamento delle Aziende Usl. Inoltre sono incaricate di effettuare i controlli a campione e quelli straordinari (esempio i 200mila controlli sui “falsi invalidi” previsti dalla recente Legge 133/2008).
L’INPS ricorda che l’handicap “pur fondando la sua sussistenza sulla presenza di una minorazione, lega le prestazioni/agevolazioni alla sussistenza di un addendo socio-relazionale e di contesto che non può essere ignorato e sul permanere del quale può significatamente fondarsi l’esigenza di revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che equigerarchicamente prevede l'operatore sociale nella costruzione del giudizio.”
L’INPS non cita l’esatta definizione di handicap grave previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”.
Per l’estensore del messaggio, che si rifà meramente al contesto e all’aspetto socio-relazionale, non è rilevante l’aspetto del carico assistenziale e dell’autonomia personale che divengono particolarmente severi in correlazione con minorazioni di particolare gravità.
L’INPS sostiene, quindi, che la certificazione di handicap non possa essere “congelata” non prevedendo revisione alcuna. È preferibile che i verbali di handicap prevedano una rivedibilità nel tempo.
L’affermazione appare in palese contrasto con quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 9 marzo 2006, n. 80 che prevede che “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”.
Di fronte a questa evidenza, l’INPS sostiene che il Decreto applicativo dell’articolo 6 della Legge 80/2006, e cioè il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, non avrebbe introdotto novità rispetto all’accertamento dell’handicap. Quindi l’esonero dalla ripetizione delle visite di accertamento sarebbe – secondo l’INPS – relativa solo alle invalidità civili. Leggi tutto
sabato 11 ottobre 2008
HANDImatica 2008
`Tecnologie per la qualità della vita'
Bologna - Palazzo dei Congressi - Piazza Costituzione (Zona Fiera)
Ingresso gratuito
La prima riguarda lo spazio espositivo. Oltre ad essere molto più ampio rispetto alle edizioni precedenti, verrà organizzato in otto percorsi tematici:
Comunicabilità (comunicazione nell'ambito della disabilità sensoriale)
Ambienti per l'apprendimento (tecnologie per la scuola, la didattica,la formazione)
Accessibilità (ai siti internet, ai testi scritti, alla cultura ecc.)
Mobilità (opportunità di movimento, di relazione e di partecipazione)
Abitabilità (adattamento domestico, ambiente favorevole per la scuola,per il lavoro, per il tempo libero)
I Diritti (azioni di enti, istituzioni al lavoro, associazioni a favore delle persone svantaggiate)
Impiegabilità (inclusione lavorativa, i mestieri possibili)
Nuovi spazi di partecipazione (sport, cultura, tempo libero).
La giornata di Giovedì 27 novembre sarà dedicata alle ESPERIENZE,venerdì 28 alla TECNOLOGIA informatica e delle telecomunicazioni,sabato 29 alla PARTECIPAZIONE.
Per maggiori informazioni e adesioni:http://www.handimat