Le persone con disabilità che godono di agevolazioni fiscali sull’acquisto di un veicolo destinato al loro trasporto, non possono nuovamente accedere all’IVA agevolata e alla detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta prima che siano trascorsi quattro anni.Per l’IVA è ammessa una deroga nel caso in cui il veicolo venga distrutto prima dei quattro anni e cancellato dal pubblico registro automobilistico. Per l’IRPEF è ammessa una deroga solo anche nel caso in cui il veicolo venga rubato e non più ritrovato. La spesa detraibile in questo caso è defalcata dal rimborso assicurativo.
Misure antielusive
Nel 2006, tuttavia, sono state introdotte nuove misure antielusive.L'articolo 1 comma 36 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che: in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.Pertanto fino ai due anni se si cede il veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo), si devono restituire i benefici ottenuti, e fino ai quattro anni non si può comunque accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali.Leggi Tutto
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