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sabato 26 maggio 2012

Disabilità e Diritti:La proposta del ministro Elsa Fornero sulla privatizzazione della disabilità non rispetta i diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzione ONU


Fornero: privatizzare la disabilità

Il Ministro del Lavoro Elsa Fornero“Non si può pensare che lo Stato sia in grado di fornire tutto in termini di trasferimenti e servizi’’. Lo ha dichiarato il Ministro del Lavoro Elsa Fornero durante il convegno Autonomia delle persone con disabilità: un nuovo contributo per assicurarla (Reatech, Milano, 25 maggio).
Il Ministro ha poi aggiunto: “Sia il privato che lavora per il profitto sia il volontariato no profit sono necessari per superare i vincoli di risorse. Il privato, in più del pubblico, possiede anche la creatività per innovare e per creare prodotti che aiutino i disabili. La sinergia tra pubblico e privato va quindi rafforzata”.
I prodotti di cui si parla sarebbero quelli assicurativi. Infatti la Fornero prosegue: “Per evitare accuse di raggiro o frodi, il ruolo pubblico dovrebbe dare credibilità inserendosi nella relazione tra la persona e il mondo assicurativo. C’è bisogno di innovazione finanziaria e creatività”.
Parole che lasciano sconcertate le organizzazioni delle persone con disabilità, per la loro crudezza e per l’evocazione di una “cultura” che non si pensava potesse penetrare nel nostro Paese risalendo fino ai vertici di un Governo che si appella ad ogni piè sospinto all’equità.
Con la prima affermazione la Fornero gela qualsiasi ipotesi e speranza di innovazione sociale, di garanzia dei diritti civili, di efficacia ed efficienza dei servizi sociali, di miglioramento delle prestazioni per i disabili gravissimi e per i non autosufficienti.
Tradisce il retropensiero che gli stanziamenti per l’autonomia personale delle persone con disabilità siano una spesa morta, un sovraccarico insostenibile, un capriccio di pochi, e non già invece un investimento. Ricorda tragicamente alcune brutali dichiarazioni del Ministro Tremonti (“Come può un Paese con due milioni e mezzo di disabili essere davvero competitivo?”).
“Lo Stato rinuncia ad attuare quanto previsto dall’articolo 38 della Carta costituzionale – annota Pietro Barbieri, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap – e quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Getta la spugna invocando un intervento caritatevole (o interessato) dei privati. Un lesto e mesto ritorno alle opere pie… o a qualcosa di peggio”.
Ma la seconda parte delle affermazioni del Ministro ha risvolti non meno inquietanti.
Lo Stato, pur di liberarsi della spesa per la disabilità e la non autosufficienza, diventa procacciatore d’affari per le Assicurazioni e le eventuali risposte assistenziali sarebbero erogate in virtù di una polizza pagata in vita dai Cittadini.
Una privatizzazione assicurativa del welfare che inizia dalle persone con disabilità per spingersi fin dove la “creatività” può consentire.
A chi non giovi tutto ciò è presto detto: a chi non può permettersi di pagare una polizza assicurativa e a chi nasce con una grave menomazione o la contrae in tenera età.
A chi giova invece questa prospettiva oltre che allo Stato? Sicuramente il giro d’affari per le Compagnie assicuratrici è notevolissimo e, in periodo di crisi, un vero toccasana. Nuovi introiti e nuove prospettive anche sul fronte immobiliare. Tradiscono l’attesa le stesse parole della Fornero: “Qualche volta le persone anziane si trovano intrappolate in una casa che costa troppo e hanno difficoltà ad ottenere aiuti”. Un patrimonio immobiliare che fa gola a molti.
“Sono dinamiche e logiche che, ovviamente, non ci appartengono – conclude Barbieri – ma che rischiano di stritolare ogni prospettiva di reale inclusione sociale o di condizionarla al censo, al patrimonio, all’età più che ad un diritto costituzionale e, prima ancora, umano”.(fonte www.fishonlus.it)

lunedì 8 marzo 2010

Disabilità e Diritti:Storie di "Ordinarie Esclusioni"...

La mamma: «Mio figlio disabile non può andare in gita: manca un bus adatto»

Le aziende locali di trasporto non hanno mezzi capaci di ospitare disabili motori. Il provveditore: inaccettabile

BARI — Gita negata a Daniele, uno studente diciottenne disabile. Accade nell’istituto tecnico commerciale Romanazzi: le aziende di trasporto che si occupano delle visite di istruzione non hanno messo a disposizione pullman adatti per questo tipo di esigenza. A denunciare l’accaduto è la madre dello studente, Annarita Sansone. «Io so che la scuola ha fatto il possibile - spiega - ma davvero non è accettabile che un ragazzo come Daniele non possa partecipare ad una gita scolastica perché su una sedia a rotelle. Nel 2010 ci sono ancora situazioni come questa che vengono affrontate con troppa leggerezza». Daniele ha 18 anni, frequenta il quinto anno nell’istituto tecnico commerciale Romanazzi, vive su una sedia a rotelle per una disabilità motoria. Una condizione che non gli permetterà di partecipare alla visita di istruzione che la scuola ha organizzato per Praga dal 22 al 27 marzo. «La scuola - prosegue la mamma - ci ha comunicato l’impossibilità di fare partecipare Daniele alla gita. In realtà ci sono state proposte delle soluzioni, ma non sono soddisfacenti».
La preside Cecilia Pirolo ha inviato mesi fa una lettera a tutte le agenzie che si occupano di trasporto per le visite di istruzione per individuare quella che poteva fornire un mezzo adatto alle esigenze di Daniele, con una pedana per la sedia a rotelle e un posto all’interno del pullman. Mezzo che nessuna delle aziende pugliesi ha a disposizione. Da qui la raccolta di quasi mille firme da parte degli studenti e dei professori e la corsa contro il tempo dell’istituto per trovare un mezzo idoneo.Leggi tutto

giovedì 21 gennaio 2010

Disabilità e Diritti : Le nuove procedure per l'accertamento dell'invalidità e cecità civile,sordità prelinguale

Dal primo gennaio 2010 sono cambiati alcuni importanti passaggi dell’iter di domanda, accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (invalidità e cecità civile, sordità prelinguale), dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999).
Ne avevamo già parlato su questo sito commentando la Legge 3 agosto 2009, n. 102 che, all’articolo 20, ridisegna alcuni percorsi e competenze in questa materia. Si spera che la “miniriforma” migliori la qualità dei servizi erogati al Cittadino soprattutto in quanto a tempi di attesa e a sovraccarichi amministrativi.

Le ricadute

Lo ricordiamo in sintesi: dal primo gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all’INPS e non più alle Aziende USL. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS.
Le due novità, che ad una superficiale lettura possono sembrare marginali, hanno dei risvolti operativi di notevole impatto. Non a caso, già all’indomani dell’approvazione della Legge 102/2009, l’INPS ha iniziato a progettare e ad organizzarsi per la nuova gestione. Tale “disegno” ha trovato formalizzazione nella Determinazione del Commissario Straordinario del 20 ottobre 2009, n. 189 che fissa le linee guida e le modalità operative dei procedimenti.
Queste indicazioni sono state perfezionate e diffuse attraverso la Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131.

Le linee guida

La piena tras

parenza dei procedimenti è il primo obiettivo che viene perseguito, soprattutto attraverso strumenti e modalità informatici e telematici. La presentazione delle domande e l’archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema informatico gestito dall’INPS, garantendo così, quando il sistema sarà a regime, la tracciabilità di qualsiasi procedura in tempo reale.
L’altro obiettivo è quello dell’uniformità dei modelli di presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento, messi a disposizione dall’INPS superando così l’attuale disomogeneità di questi atti a livello locale.
Un ultimo interessante obiettivo è quello di mantenere i tempi dei procedimenti che vanno dalla domanda alla concessione delle eventuali provvidenze economiche entro i 120 giorni. Tempi ben più ristretti rispetto a quelli precedentemente adottati.

L’informatizzazione

L’intera gestione del procedimento, come detto, è informatizzata attraverso un’applicazione specifica (“Invalidità Civile 2010” - InvCiv2010), disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it).
L’accesso all’applicazione è consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number), cioè di un codice di identificazione univoco, rilasciato dallo stesso INPS.
Possono accedere al sistema, con diversi gradi e modalità di autorizzazione, i Cittadini, i medici certificatori, i patronati sindacali, le associazioni di categoria, le Commissioni Asl e il personale autorizzato dell’INPS.
Il Cittadino stesso può, quindi, presentare la domanda di accertamento (anche se forse è preferibile appoggiarsi ad un patronato sindacale), ma soprattutto seguire l’iter della propria pratica dal momento dalla richiesta di visita all’erogazione delle eventuali provvidenze e inserire le ulteriori informazioni richieste ai fini della concessione delle stesse provvidenze.
Per far ciò, tuttavia, deve richiedere il PIN. Può farlo inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell’Inps (www.inps.it), sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (803164).
Ma vediamo quali sono le diverse fasi e cosa bisogna fare.

La certificazione medica

Come nei procedimenti attuali, per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico deve attestare la natura delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Dovrà, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine dovrà indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato – è questa la novità – va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente.
Anche i medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono prima “accreditarsi” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato.
Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
Nel caso di sola domanda di accertamento per il collocamento mirato (Legge 68/99), non è richiesto il certificato medico, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, oppure sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo. LEGGI TUTTO

domenica 14 giugno 2009

Disabilità e Diritti:"Nuova risoluzione sulle agevolazioni fiscali relative all'acquisto di veicoli"

Le persone con disabilità che godono di agevolazioni fiscali sull’acquisto di un veicolo destinato al loro trasporto, non possono nuovamente accedere all’IVA agevolata e alla detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta prima che siano trascorsi quattro anni.Per l’IVA è ammessa una deroga nel caso in cui il veicolo venga distrutto prima dei quattro anni e cancellato dal pubblico registro automobilistico. Per l’IRPEF è ammessa una deroga solo anche nel caso in cui il veicolo venga rubato e non più ritrovato. La spesa detraibile in questo caso è defalcata dal rimborso assicurativo.
Misure antielusive
Nel 2006, tuttavia, sono state introdotte nuove misure antielusive.L'articolo 1 comma 36 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che: in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.Pertanto fino ai due anni se si cede il veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo), si devono restituire i benefici ottenuti, e fino ai quattro anni non si può comunque accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali.Leggi Tutto

giovedì 28 maggio 2009

Disabilità e Diritti:"Nuove norme sul voto a domicilio"

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio, la Legge 7 maggio 2009, n. 46 che dispone un’estensione del diritto di voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora.
Come si ricorderà Legge 27 gennaio 2006, n. 22, assicurava già l’esercizio di voto a domicilio. ma limitatamente ed esclusivamente agli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e dietro specifica presentazione di documentazione sanitaria.
Fino ad oggi rimanevano escluse da questa opportunità le persone, pur con gravi infermità che non facciano uso, in modo continuativo e vitale, di apparecchi elettromedicali.
Rimanevano escluse anche se non erano in grado, comunque, di recarsi al seggio elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi a disposizione dai Comunii (i sensi dell’articolo 29, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e cioè servizi di accompagnamento e trasporto.
Modificando la Legge 22/2006, la nuova norma sana questa sperequazione, garantendo il diritto di voto anche alle persone affette da infermità che le rendano intrasportabili.
La norma, per espressa indicazione dell’articolo 3, entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi, l'8 maggio 2009). Non ci sono, quindi, i tempi tecnici per per garantire, se non in via sperimentale, questo diritto già in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 6/7 giugno 2009.
Chi ne ha diritto
Possono, quindi, ora votare al proprio domicilio:
1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
La procedura
Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”).
La certificazione la rilascia esclusivamente l’Azienda Usl solo attraverso propri medici incaricati.
La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni.
La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.
Come si può immaginare, le visite, in questi casi, non possono che essere domiciliari e questo comporterà un impegno ed un’organizzazione adeguata a carico delle Aziende Usl. Per questo motivo è difficilmente ipotizzabile che, anche sperimentalmente, questa opportunità sia garantita entro le prossime consultazioni elettorali di giugno.
Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.
Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Usl.
La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà.
Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le cause dell’impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.LEGGI TUTTO

martedì 21 aprile 2009

Disabilità e Dirittti:Disegno di legge N. 1167 art.18

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti».
2. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese»;
b)
il comma 3 è abrogato.
3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.LEGGI TUTTO

giovedì 8 gennaio 2009

Disabilità e Diritti:Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti reddituali per il 2009

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2009 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 2 gennaio 2009, n. 1.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2008.Leggi Tutto