giovedì 21 gennaio 2010

Disabilità e Diritti : Le nuove procedure per l'accertamento dell'invalidità e cecità civile,sordità prelinguale

Dal primo gennaio 2010 sono cambiati alcuni importanti passaggi dell’iter di domanda, accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (invalidità e cecità civile, sordità prelinguale), dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999).
Ne avevamo già parlato su questo sito commentando la Legge 3 agosto 2009, n. 102 che, all’articolo 20, ridisegna alcuni percorsi e competenze in questa materia. Si spera che la “miniriforma” migliori la qualità dei servizi erogati al Cittadino soprattutto in quanto a tempi di attesa e a sovraccarichi amministrativi.

Le ricadute

Lo ricordiamo in sintesi: dal primo gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all’INPS e non più alle Aziende USL. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS.
Le due novità, che ad una superficiale lettura possono sembrare marginali, hanno dei risvolti operativi di notevole impatto. Non a caso, già all’indomani dell’approvazione della Legge 102/2009, l’INPS ha iniziato a progettare e ad organizzarsi per la nuova gestione. Tale “disegno” ha trovato formalizzazione nella Determinazione del Commissario Straordinario del 20 ottobre 2009, n. 189 che fissa le linee guida e le modalità operative dei procedimenti.
Queste indicazioni sono state perfezionate e diffuse attraverso la Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131.

Le linee guida

La piena tras

parenza dei procedimenti è il primo obiettivo che viene perseguito, soprattutto attraverso strumenti e modalità informatici e telematici. La presentazione delle domande e l’archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema informatico gestito dall’INPS, garantendo così, quando il sistema sarà a regime, la tracciabilità di qualsiasi procedura in tempo reale.
L’altro obiettivo è quello dell’uniformità dei modelli di presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento, messi a disposizione dall’INPS superando così l’attuale disomogeneità di questi atti a livello locale.
Un ultimo interessante obiettivo è quello di mantenere i tempi dei procedimenti che vanno dalla domanda alla concessione delle eventuali provvidenze economiche entro i 120 giorni. Tempi ben più ristretti rispetto a quelli precedentemente adottati.

L’informatizzazione

L’intera gestione del procedimento, come detto, è informatizzata attraverso un’applicazione specifica (“Invalidità Civile 2010” - InvCiv2010), disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it).
L’accesso all’applicazione è consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number), cioè di un codice di identificazione univoco, rilasciato dallo stesso INPS.
Possono accedere al sistema, con diversi gradi e modalità di autorizzazione, i Cittadini, i medici certificatori, i patronati sindacali, le associazioni di categoria, le Commissioni Asl e il personale autorizzato dell’INPS.
Il Cittadino stesso può, quindi, presentare la domanda di accertamento (anche se forse è preferibile appoggiarsi ad un patronato sindacale), ma soprattutto seguire l’iter della propria pratica dal momento dalla richiesta di visita all’erogazione delle eventuali provvidenze e inserire le ulteriori informazioni richieste ai fini della concessione delle stesse provvidenze.
Per far ciò, tuttavia, deve richiedere il PIN. Può farlo inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell’Inps (www.inps.it), sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (803164).
Ma vediamo quali sono le diverse fasi e cosa bisogna fare.

La certificazione medica

Come nei procedimenti attuali, per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico deve attestare la natura delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Dovrà, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine dovrà indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato – è questa la novità – va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente.
Anche i medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono prima “accreditarsi” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato.
Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
Nel caso di sola domanda di accertamento per il collocamento mirato (Legge 68/99), non è richiesto il certificato medico, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, oppure sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo. LEGGI TUTTO

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