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martedì 5 luglio 2011

L'opinione:Abili e Disabili

Il vero problema non è la disabilità, anzi la disabilità non è nemmeno un problema, è solo una parola monca. Disabile in sé non ha alcun significato, è come dire abile. La trasmigrazione del pensiero associa le parole con attributi di valore.

“Costui è disabile” ha una caratterizzazione di giudizio che dal punto di vista semantico è assolutamente apodittica. “Costui è molto abile” o “Costui è poco abile” son sempre affermazioni senza alcun significato specifico.

Per definire l'abilità, e quindi la disabilità, occorre aggettivare in modo specifico, solo la definizione costituisce meto di giudizio compiuto.

Sicché “Costui è inabile a scalare una montagna” implica che non stiamo parlando di un buon alpinista, inducendo un metro di giudizio negativo in un contesto, ininfluente in tanti altri.

“Costui è molto abile a rubare i portafogli sugli autobus affollati” indica un borseggiatore professionista, soggetto che per qualcuno può certamente essere indicato come esempio da seguire ma che, in generale, non dovrebbe appartenere alla pletora dei comportamenti degni di lode.

Persone mediamente abili nella logica sapranno cercare e trovare moltissimi esempi per spiegare il concetto.

Paradossalmente coloro che si ritengono “abili” fanno una estrema confusione tra i “costrutti sociali” e le leggi di natura. Ad esempio coloro che seguono il PEI hanno una certificazione delle competenze, mentre i “normali” sono affrancati da questa incombenza e associati alla “auerea mediocritas” le cui scale son definite da punti numerici che semplicemente “semplificano” educando al concetto di massa informe e gerarchizzata da codici interni. L'abile scompare diventando un sessanta, un ottanta financo un cento ma perde le abilità certificate, semplicemente perché nessuno è in grado di farlo per la semplice ragione che delle abilità da certificare ne possiede solo alcune …

Abbiamo esaminato un sordo profondo, non segue il PEI e parla con la voce metallica tipica di chi quel suono conosce. Didascalico, completo e, ovviamente, incapace di cogliere connessioni tra discipline che appartengono a piani differenti. Non si potrà mai chiedergli di descrivere l'emozione come il canto del grillo di una notte di mezza estate, ma nell'eseguire dei compiti con efficienza e accuratezza non avrà rivali se ne ha volontà.

Ho esaminato un candidato presentatoci come “eccellente”, lo ho esaminato personalmente con un colloquio come dovrebbe esser fatto, rilevando una preparazione a macchia di leopardo con veri baratri nella conoscenza di alcune discipline. Abilità certificabili nessuna, potenzalità nella norma. Per non deludere i presentatori gli ho dato il massimo, sperando che i colleghi comprendano che l'effetto alone è ineliminabile ma non può essere determinante, che l'attribuzione di un valore diventi indipendente dal grado di somiglianza del valutato con il valutatore. Bisogna sempre guardarsi dalla tentazione dell' ecco, io, per esempio … Il tremendo Narciso che s'annida nelle nostre viscere ci fa credere davvero di essere degli esempi, ma per l'appunto il Narciso è nelle viscere, noi dovremmo ragionare con la testa, specialmente se ci riteniamo normodotati o, peggio, in qualche cosa abili.

“Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera.”(PinoDe Luca)

giovedì 21 gennaio 2010

Disabilità e Diritti : Le nuove procedure per l'accertamento dell'invalidità e cecità civile,sordità prelinguale

Dal primo gennaio 2010 sono cambiati alcuni importanti passaggi dell’iter di domanda, accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (invalidità e cecità civile, sordità prelinguale), dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999).
Ne avevamo già parlato su questo sito commentando la Legge 3 agosto 2009, n. 102 che, all’articolo 20, ridisegna alcuni percorsi e competenze in questa materia. Si spera che la “miniriforma” migliori la qualità dei servizi erogati al Cittadino soprattutto in quanto a tempi di attesa e a sovraccarichi amministrativi.

Le ricadute

Lo ricordiamo in sintesi: dal primo gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all’INPS e non più alle Aziende USL. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS.
Le due novità, che ad una superficiale lettura possono sembrare marginali, hanno dei risvolti operativi di notevole impatto. Non a caso, già all’indomani dell’approvazione della Legge 102/2009, l’INPS ha iniziato a progettare e ad organizzarsi per la nuova gestione. Tale “disegno” ha trovato formalizzazione nella Determinazione del Commissario Straordinario del 20 ottobre 2009, n. 189 che fissa le linee guida e le modalità operative dei procedimenti.
Queste indicazioni sono state perfezionate e diffuse attraverso la Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131.

Le linee guida

La piena tras

parenza dei procedimenti è il primo obiettivo che viene perseguito, soprattutto attraverso strumenti e modalità informatici e telematici. La presentazione delle domande e l’archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema informatico gestito dall’INPS, garantendo così, quando il sistema sarà a regime, la tracciabilità di qualsiasi procedura in tempo reale.
L’altro obiettivo è quello dell’uniformità dei modelli di presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento, messi a disposizione dall’INPS superando così l’attuale disomogeneità di questi atti a livello locale.
Un ultimo interessante obiettivo è quello di mantenere i tempi dei procedimenti che vanno dalla domanda alla concessione delle eventuali provvidenze economiche entro i 120 giorni. Tempi ben più ristretti rispetto a quelli precedentemente adottati.

L’informatizzazione

L’intera gestione del procedimento, come detto, è informatizzata attraverso un’applicazione specifica (“Invalidità Civile 2010” - InvCiv2010), disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it).
L’accesso all’applicazione è consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number), cioè di un codice di identificazione univoco, rilasciato dallo stesso INPS.
Possono accedere al sistema, con diversi gradi e modalità di autorizzazione, i Cittadini, i medici certificatori, i patronati sindacali, le associazioni di categoria, le Commissioni Asl e il personale autorizzato dell’INPS.
Il Cittadino stesso può, quindi, presentare la domanda di accertamento (anche se forse è preferibile appoggiarsi ad un patronato sindacale), ma soprattutto seguire l’iter della propria pratica dal momento dalla richiesta di visita all’erogazione delle eventuali provvidenze e inserire le ulteriori informazioni richieste ai fini della concessione delle stesse provvidenze.
Per far ciò, tuttavia, deve richiedere il PIN. Può farlo inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell’Inps (www.inps.it), sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (803164).
Ma vediamo quali sono le diverse fasi e cosa bisogna fare.

La certificazione medica

Come nei procedimenti attuali, per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico deve attestare la natura delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Dovrà, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine dovrà indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato – è questa la novità – va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente.
Anche i medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono prima “accreditarsi” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato.
Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
Nel caso di sola domanda di accertamento per il collocamento mirato (Legge 68/99), non è richiesto il certificato medico, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, oppure sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo. LEGGI TUTTO