L’Agenzia delle entrate ha dunque provveduto ad elaborare i moduli e le istruzioni per la richiesta del “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” previsto dal decreto-legge 185/2008.
L’Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura del decreto-legge citato ed evidenziati dalla nostra nostra precedente nota.L’aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per “componente portatore di handicap” si intende esclusivamente il figlio con handicap a carico del richiedente, restringendo in tal modo la platea dei potenziali interessati.Inoltre le istruzioni precisano che per “portatore di handicap” ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità.Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus:- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 euro l’anno;- i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo superiore ai 20 mila euro annui;
- i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.LEGGI TUTTO
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