Nei giorni scorsi, in un’audizione alla Camera, su interrogazione parlamentare, il Governo ha rassicurato circa la soluzione imminente di alcune sperequazioni relative all’erogazione del bonus per le famiglie, con riferimento alle persone con disabilità.Avevamo segnalato tali disequità in una nota precedente. Fra tutte, quella più rilevante, riguardava la mancata concessione del bonus, nel caso ad essere disabile fosse il richiedente stesso. Il Ministro Tremonti aveva annunciato una specifica e risolutiva Circolare dell’Agenzia delle entrate che, in effetti, è stata pubblicata ieri. Circolare 3 febbraio 2009, n. 2/E . La Circolare è tutt’altro che risolutiva e lascia esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato di bisogno.Presentiamo, quindi, di seguito condizioni, modalità ed esclusioni relative al bonus, alla luce delle novità contenute nella nuova Circolare.
Il “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” è stato introdotto dal Decreto-legge 185/2008, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della norma e corregge le istruzioni impartite nel precedente Provvedimento del 5 dicembre 2008.
Componente con handicap
L’aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il Decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
La Circolare precisa cosa significhi “componente portare con handicap”. Precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con handicap, ora “Il riferimento generico ai “componenti” del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.”
Quindi, il bonus – in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è concesso anche nel caso il “componente con handicap” sia un familiare a carico fiscale diverso dal figlio.
La nuova definizione non comprende comunque il richiedente. Se il richiedente è persona con handicap – secondo l’Agenzia delle entrate – non va considerato ai fini del calcolo dei limiti di reddito.
Quale handicap?
Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La Circolare si riferisce genericamente all’articolo 3 della Legge 104/1992, quindi senza precisare se debba esservi la connotazione di gravità. Tuttavia nelle istruzioni alla compilazione dei moduli di richiesta, l’Agenzia precisa che ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità.LEGGI TUTTO
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